Prima Istanza per il riconoscimento della Lingua Veneta

Istanza presentata da Rinassimento Veneto nel maggio 1999, ad opera di Loris Palmerini – prima istanza per il riconoscimento della lingua Veneta

dal sito originario

Al Presidente della Repubblica Italiana,
al Presidente della Corte Costituzionale Italiana,
al Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera dei Deputati,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri
al Presidente della Giunta Regionale del Veneto,
al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto,
al Commissario del Governo alla Regione Veneto,
al Direttore della RAI del Veneto,
al Presidente della Provincia di Padova,
al Prefetto di Padova, al Questore di Padova,
al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Padova,
ai Sindaci dei comuni di Padova e Borgoricco (PD),
ad ogni altra amministrazione della Repubblica Italiana nella Provincia di Padova od obbligata,

e P.C. al Cao di “Rinassimento Veneto”, minoranza Linguistica Veneta.

Oggetto: Applicazione di misure urgenti ai sensi degli artt.6,3 e 83 Costituzione Italiana
a seguito della costituzione della “minoranza linguistica veneta”.

Padova, giovedì 6 maggio 1999

Illustrissimi,

il giorno 4 maggio 1999, in Borgoricco di Padova si è formalmente costituita la “minoranza linguistica Veneta”, che, organizzatasi attraverso statuto, si è affermata quale rappresentanza autoctona dei parlanti lingua veneta.

Il fatto in sé è carico di conseguenze sociali e giuridiche ed impegna i destinatari della presente alla attuazione immediata nelle propria amministrazioni delle procedure necessarie al rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione Italiana, e secondo quanto disposto dalle norme internazionali recepite dalla Repubblica Italiana e dal diritto interno (leggi, sentenze della Corte Costituzionali, ordinanze, ecc.).

L’art.6 della Costituzione Italiana impone che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” dove Repubblica è ovviamente l’insieme degli organi e dei pubblici poteri appartenenti allo Stato ed agli enti diversi.

Prima di procedere a questa richiesta, ho avuto cura di compiere un sondaggio degli elementi linguistici caratterizzanti (allegato) che qui ulteriormente sintetizzo.

Il veneto è una lingua Indo-Europea, Italica, Romanza, autoctona, occidentale che secondo i dati rintracciati (ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica 1992) è parlata dal 52% dei residenti in Veneto. Più della metà della popolazione della Regione Veneto quindi, a quella data non si esprimeva normalmente nella lingua ufficiale dello Stato. Secondo altra fonte (vedi allegato) già nel 1976 i parlanti veneto erano censiti in 2.109.502 dimostrando quindi una crescita percentuale nel corso del successivo periodo, oppure una più corretta misurazione dello stesso.

Confermata da illustri studiosi come fenomeno autonomo, la lingua Veneta è una lingua antichissima presente nel territorio già nell’ottavo secolo dopo Cristo, presente nella “Serenissima” Repubblica Veneta che la usò come lingua ufficiale, ancora oggi essa è predominante in quel territorio rispetto all’italiano. A tutt’oggi, al di là dell’uso predominante e naturale da parte della popolazione, esistono nel territorio infinite manifestazioni del fatto che la lingua Veneta è molto viva, e senza patema di esaustività basta ricordare i dizionari e le grammatiche Venete reperibili nelle librerie, le riviste ed i giornali a scelta, per non ricordare poi la notevole produzione letteraria di autori veneti a tutt’oggi riprodotti in pièce teatrali in testo originale, o le nuove produzioni teatrali e musicali che usano primariamente tale lingua, fino alla presenza nella rete Internet. E’ facilissimo nelle trasmissioni radiotelevisive e per la strada sentire persone che si esprimono naturalmente in veneto, tutti fatti che dimostrano ai fini giuridici la attuale vivacità ed esistenza di questa lingua autonoma. La lingua veneta, tecnicamente, non è un dialetto dell’italiano, ed anzi il ceppo “toscano” presente nella regione è scomparso da tempo insieme al ceppo latino, lasciando spazio di espansione all’attuale ceppo più autoctono. Distinto dal “Venetico” con il quale ha poco in comune, è forse possibile uniformare il veneto alle lingue neolatine come il francese, lo spagnolo e l’italiano, anche se il veneto si è evoluta nel mondo moderno in maniera singolare tanto è che fu considerata dialetto meridionale del tedesco sotto la dominazione austriaca. La sua origine più antica dell’italiano stesso, la sua storia, e la sua persistenza ne fanno un fatto non negabile né dal punto di vista scientifico né da quello giuridico.

Al pari delle altre minoranze linguistiche presenti in Italia (albanesi, francesi, ladine, napoletane, tedesche ecc.), per il disposto dell’articolo 3 della nostra attuale Costituzione, rafforzato dalle altre normative italiane ed internazionali recepite sotto indicate, ai parlanti lingua veneta spettano le stesse tutele date alle altre minoranze linguistiche presenti in Italia.

Ai sensi degli art.3 e 6 della Costituzione, le amministrazioni sono chiamate ad attivarsi nel senso del rispetto di tale lingua nei loro atti indirizzati ad appartenenti alla minoranza linguistica veneta, attraverso la produzione di documenti in lingua originale veneta (del ceppo maggioritario centrale) o nelle 2 differenti lingue (italiano e veneto). Il dovere del rispetto di questi fondamentali articoli della Costituzione, anche in assenza di un patto specifico sottoscritto fra lo Stato e la minoranza in questione, grava in maniera autonoma su di ogni ente della Repubblica Italiana, a pena di nullità ed illegittimità di ogni procedimento amministrativo e giudiziario, il quale sarebbe prodotto in lesione di questo fondamentale diritto umano e quindi contrario anche all’articolo 2 della Costituzione.

Questo obbligo incombe più pregnante su tutte le amministrazioni sottoposte al controllo della Regione Veneto, per il disposto del secondo comma dell’art.2 del suo Statuto.

Alle altre amministrazioni operanti nel territorio ove la minoranza linguistica è presente o si è affermata, lo stesso articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, in quanto legge costituzionale dello Stato, in combinazione del suddetto art.6 della Costituzione italiana impone a tali enti di attivarsi nello stesso senso perché la Repubblica è ovviamente l’insieme degli organi e dei pubblici poteri appartenenti allo Stato ma anche agli enti diversamente autonomi.

Se da una parte urge un censimento generale di coloro che sono parlanti veneto in maniera naturale (c.d. madrelingua veneta) e la costruzione di una anagrafe e di una apposita amministrazione, bisogna allo stesso tempo tenere distinti i diritti della minoranza linguistica Veneta da quelli del popolo veneto: in quanto riconosciuto dallo Repubblica Italiana con legge n.22 maggio 1971 (statuto della Regione Veneto) ai sensi dell’art.123 della Costituzione, il popolo veneto gode di diritti inalienabili ben più ampi che non quelli del semplice rispetto della lingua veneta che la minoranza linguistica veneta oggi chiede attraverso la rappresentanza consolidata di “Rinassimento Veneto”, e se è natura pacifica di questa popolazione essere molto parchi nel chiedere i propri diritti (non avendo chiesto l’autogoverno ma solo il rispetto della lingua), a maggior ragione le loro necessità umane devono essere rispettate in ossequio alla loro dignitosa domanda ed alla Costituzione Italiana.

Non di meno, bisogna tenere logicamente distinti gli appartenenti alla minoranza linguistica dei veneti dal gruppo degli amministrati dalla Regione Veneto. La “Regione Veneto” è una amministrazione periferica dello Repubblica Italiana che amministra l’ambiente ed i cittadini (per quanto di competenza) del territorio denominato Regione Veneto, qualunque sia la origine sociale e culturale dei residenti che possono benissimo essere non veneti o anche non italiani. D’altra parte la Regione Veneto non corrisponde nemmeno territorialmente alla comunità linguistica veneta. Sarebbe altra cosa, evidentemente, l’amministrazione autonoma del popolo veneto, garantita dalla legge, qualora essa procedesse da una autodeterminazione nei termini di legge non ancora avvenuta.

La Regione Veneto, insomma, essendo un ente della Repubblica Italiana che gestisce una certa ripartizione territoriale della stessa, si trova a dover gestire diverse differenti comunità locali e linguistiche, e verso ciascuna di esse deve avere imparzialità di azione e di trattamento in ossequio all’art.3 della Costituzione che dice “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali” (comma 1 art 3 Cost.) e di nuovo all’art.6; per questo né alle amministrazione regionali né agli altri enti compete una azione attivamente impegnata in un ruolo politico in favore o sfavore di una singola minoranza linguistica o di un popolo dovendo mantenere pari rispetto verso ciascuna di esse. Alla Regione inoltre non compete una modifica della dimensione territoriale che sarebbe in violazione dell’art.132 Costituzione.

Per quanto detto, è evidente che la “minoranza linguistica veneta” riunitasi in “Rinassimento Veneto” è la prima e l’unica minoranza linguistica veneta a costituirsi nella Repubblica italiana e nella Regione Veneto, ed è ovvio che se si riconoscesse ad altri gruppi precedentemente costituitisi questa stessa qualità le amministrazioni dello Stato e della Repubblica implicitamente ammetterebbero la violazione della Costituzione agli articoli 3 e 6 per quanto attiene al passato.

La minoranza linguistica veneta, nel loro statuto, riferendosi esplicitamente al concetto di “minoranza linguistica” hanno ora il diritto di godere pienamente dell’uso della loro lingua naturale, ed ora che si sono costituiti nei termini di legge ne hanno anche il diritto legale incodizionabile attenendo alla sfera dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, come sancito da varie sentenze della Corte costituzionale.

Essendo escluso che tali minoranza sia stata fin oggi rappresentata unitariamente ed autonomamente da qualche gruppo politico (in quanto appena costituitasi), né da nessuna associazione o organizzazione indirizzata a questo scopo (in quanto nulla fu fatto dalla Repubblica), essi assumono direttamente la qualità di “minoranza linguistica” dello Stato Italiano al pari delle altre ugualmente importanti e di pari diritti (francofoni, tedeschi, sloveni, ladini, albanesi, napoletani ecc.) e divengono ente esponenziale per eccellenza della minoranza linguistica veneta.

Vorrei sottolineare il fatto che, non essendosi costituita nessuna minoranza linguistica veneta prima del 04 maggio 1999, è ovvio che nessuno dei delegati dalla Regione Veneto inviati alla elezione del Presidente della Repubblica è un rappresentante legittimo di tale minoranza, con la conseguenza che se nessun rappresentante della minoranza linguistica veneta “Rinassimento Veneto” voterà alla prossima elezione del Presidente della Repubblica, l’elezione sarà illegittima e costituirà un grosso problema costituzionale facilmente strumentalizzabile: quel Presidente solo parzialmente eletto non potrà affermare l’unità nazionale e non corrisponderà a quanto disposto dall’art.83 della Costituzione che impone “…che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.” dove per prassi le minoranze sono tutte quelle linguistiche e non quelle politiche. Se dunque, alla prossima elezione del Presidente della Repubblica NON sarà PRESENTE un delegato della minoranza linguistica veneta riunita in “Rinassimento Veneto”, il Presidente della Repubblica Italiana NON sarà validamente ELETTO e comunque non sarà rappresentante dell’unità dello Stato con gravi conseguenze politiche e giuridiche.

Per evitare che questo accada invito il Consiglio Regionale del Veneto a provvedere alla immediata sostituzione di un delegato con uno della minoranza linguistica veneta, il cui nome deve essere richiesto allo stesso ente “Rinassimento Veneto” poiché è impossibile che i tre già inviati siano rappresentanti di una minoranza linguistica veneta prima non costituitasi.

Gli obblighi che incombono su codeste amministrazioni in maniera immediata ed ineluttabile (a pena di incostituzionalità degli atti) sono sancite da diverse leggi internazionali sottoscritte dallo Stato Italiano, per esempio dalla L.n.848 del 1957 che è anche l’art.F.2 del Trattato di Maastricht e le varie altri convenzioni,

L’art. 14 della L.n.848 del 1957 evidenzia come non si possano effettuare discriminazioni in base alla lingua di un individuo, mentre la sentenza n.28 del 1982 della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto delle minoranze linguistiche di usare la propria lingua nei procedimenti giurisdizionali, avendo il diritto agli atti in lingua madre. Mi soffermo solo un attimo a evidenziare come nel riconoscimento dell’autonomia alla Regione Friuli-Venezia-Giulia sia implicito un riconoscimento della minoranza delle venezie, o meglio del famoso Triveneto, dove “Triveneto” non può essere nulla senza il concetto stesso di Veneto.

Per tanto, dal combinato disposto di:

Artt. 3 e 6 della Costituzione Italiana

Art.2 della legge n.22 maggio 1971 (statuto della Regione Veneto)

L.n.848 del 1957 (anche art.F.2 del Trattato di Maastricht)

Combinato disposto dagli articoli 126 e 128 Trattato di Maastricht(Trattato sull’Unione Europea, 1992)

Risoluzioni del Parlamento Europeo (risoluzione Arfé del 1981 e del 1983, la risoluzione Kuijpers del 1987, il rapporto Killilea del 1994)

Artt.4,24,26 e 27 legge 25.10.1977, n.881, specialmente riguardo ai fanciulli (art.24).

L.n. 176 del 27.05.1991 “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” specialmente Art.17 lettere c) e .d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze” Articolo 29 “gli Stati parti concordano sul fatto che l’educazione del fanciullo deve tendere a: [..] c) inculcare nel fanciullo il rispetto dei genitori della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionaili del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria” e Articolo 30 “Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, [ ..]”

“Carta Europea per le minoranze linguistiche” regionali del 1992 del “Consiglio d’Europa” entrata in vigore il giorno 1 marzo 1998.

Convenzione Quadro per la “Protezione delle minoranze nazionali” (1994) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa entrata in vigore il giorno 1 febbraio 1998.

In base al corpus sincronicamente considerato questa amministrazione è tenuta ad attivare procedure apposite per il rispetto in ogni procedimento della “lingua veneta” dandone notizia con il più ampio risalto attraverso i mezzi di comunicazioni di massa delle zone ove la minoranza risulta essere costituita o presente (presumibilmente l’intero territorio della Repubblica di Venezia), ed attivando fin dal prossimo anno scolastico 1999-2000, corsi di lingua veneta pienamente integrati nei curricola esclusi i residenti non veneti.

Allo stesso modo i dirigenti ed i vertici funzionali delle amministrazioni impegnate devono assicurarsi che ogni istituti attivato sia operativo ad ogni livello, verificandone periodicamente e saltuariamente l’attuazione da parte del funzionario ed assicurandosi della applicazione delle sanzioni previste per la negazione di tali diritti che, nella specie, oltre alla già detta illegittimità ed incostituzionalità degli atti così prodotti, sarebbe una violazione della Costituzione e di diritti umani ascrivibili all’art.283 C.P.

Per documentarsi sulla questione delle minoranze e dei loro diritti possono essere sufficienti i normali manuali giuridici di diritto costituzionale o i commenti alla Costituzione, i quali normalmente rinviano a loro volta a normative e giurisprudenza sulla questione delle minoranze linguistiche. Da tali testi è chiaro che la lingua veneta deve essere rispettata in ogni atto di amministrazione del terirritorio in questione qualora gli appartenenti alla minoranza lo richiedano e deve essere garantito l’uso della lingua in ogni tipo di sportello od ufficio.

Con questo atto di diritto, contemporaneamente all’esercizio di uno dei diritti umani per i quali sempre mi sono battuto, ritengo di fare migliori le istituzioni italiane e di adempiere al mio dovere umano di aiutare le varie collettività di cui faccio parte a meglio integrarsi in un tessuto repubblicano sempre più democratico.

Lo Stato Italiano è attualmente impegnato in una guerra sanguinosa non deliberata fatta proprio in nome ed in difesa dei principi di autonomia e rispetto di quei diritti fondamentali dell’individuo quali la lingua e la appartenenza a comunità locali, e tali guerre sono la conseguenza della soppressione o negazione dei diritti democratici ed etnici che porta sempre a gravi catastrofi. Poiché il rispetto di tali diritti si verifica nella puntuale applicazione concreta da parte delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati, mi attendo una immediata applicazione con risonanza di tali disposti.

Intendo, pur nella imparzialità del mio ruolo, fare in modo che tali diritti vengano rispettati al fine di una sempre maggiore integrazione democratica dei principi costituzionali e dei diritti umani nell’intera struttura dello Stato Italiano, ed è in questo senso che mi sono attivato, continuando il mio impegno di sempre.

In quanto di madre lingua veneta e bilingue, io stesso appartengo, oltre che alla comunità italiana, anche alla minoranza linguistica veneta, fatto naturale che non è né una onta né una scelta.

La minoranza linguistica veneta rappresentata da “Rinassimento Veneto” ha ravvisato in me la garanzia di un interlocutore imparziale che potesse attivare le amministrazioni della Repubblica Italiana nel senso del rispetto dei diritti di tale minoranza linguistica. Sono stato così richiesto dal consiglio di “Rinassimento Veneto” (organismo autonomo con autonoma rappresentanza, che non è un partito politico ma la semplice rappresentanza della minoranza linguistica veneta, il nome è solo per una migliore identificazione) di agire non già per conto o in nome loro ma al fine di far valere i loro diritti come garante imparziale della loro identità linguistica e nazionale, della quale per altro faccio parte naturale, ed in ossequio a tale mia funzione obbligata ne è derivata la presente. Dato che non ho alcuna carica associativa nella struttura di “Rinassimento Veneto” (pur facendone parte), eventuali pattuizioni legali con la la minoranza linguistica veneta vanno instaurate con il Presidente (Cao Franceschi) della stessa, mentre personalmente sono disponibile ad ogni delucidazione della presente.

Le amministrazioni interpellate sono dunque chiamate alla attivazione immediata delle procedure ed alla formazione e selezione del personale affinché tali diritti umani e costituzionali dei parlanti lingua veneta vengano interamente rispettati, in analogia a quanto fatto nelle altre regioni ove esistono minoranze linguistiche. In base alla L.n.241 del 1990, la presente è formalmente formulata per ogni possibile interpretazione valendo il silenzio assenso (tacito consenso) nel rispetto della Costituzione vigente. Mi è gradita l’occasione per porgere,

Distinti Saluti
Loris Palmerini

Allegati:

a) Costituzione della minoranza linguistica veneta (1 pagina)
b) Ricognizione sulla lingua veneta (3 pagine)

Sottoscrizione:
Loris Palmerini


Indirizzo:

Loris Palmerini
Rossi 73, Rubano PD – Padova
Tel. 34714161787