Digressioni ed integrazione del Dizionario di Lingua Veneta del Prof. Cavallin
Pubblichiamo un documento inviatoci dal Prof. Cavallin
Integrazione Dizionario Lingua Veneta digressioni raccolte
Pubblichiamo un documento inviatoci dal Prof. Cavallin
Integrazione Dizionario Lingua Veneta digressioni raccolte
A. Lunardon, segretario notizie, pubblicazioni bambini, buona notte, buonanotte, custom book, libri, libro personalizzabile, lingua veneta, pubblicazione, venetian, venetian language, veneto
Con grande orgoglio siamo lieti di comunicare l’avvenuta pubblicazione del primo libro personalizzabile in lingua veneta: “El me primissimo dì”!
Si tratta di un libro dedicato ai più piccoli, ideato per essere letto dai genitori come racconto della buona notte.
Nel libro, un/a piccolo/a pinguino/a non vuol saperne di mettersi a dormire e la Luna decide allora di raccontargli/le il suo primissimo giorno di vita: pagina dopo pagina la Luna racconta di diversi animali che svelano il nome, il peso e l’altezza al momento della nascita, la stagione, il mese, il giorno della settimana e tanti altre interessanti informazioni sull’identità della piccola creatura.
Tutti questi dati sono personalizzabili al momento dell’ordinazione del libro con i dati del proprio bambino/a, così oltre ad avere un simpatico racconto della buona notte questo libricino rappresenta anche un ricordo del primo giorno da genitori, un cimelio che il/la piccolo/a certamente apprezzerà anche una volta cresciuto/a.
L’iniziativa è della casa editrice Little Yeti di Ginevra, nella Svizzera francese, che già aveva pubblicato il libro in francese, tedesco ed italiano. Questa giovane realtà che si dedica ai libri personalizzabili, e che ha iniziato la sua avventura proprio con questo primo libro, alcuni mesi fa ha contattato l’Istituto Lingua Veneta, interessata alla traduzione del libro anche in lingua veneta e nelle altre lingue minoritarie, in quanto lingue da valorizzare al pari delle altre lingue ufficiali.
Condividendo in pieno tanto gli ideali quanto il progetto, è nata una collaborazione che ha portato alla pubblicazione della versione in lingua veneta del libro in questo mese di settembre 2018, e che potrebbe portare presto alla pubblicazione di versioni in altre lingue.
I libri personalizzabili permettono di avvicinare maggiormente il lettore, che si sente molto più immedesimato proprio perché protagonista del racconto o della composizione dello stesso. Questa è un’ottima caratteristica per qualsiasi libro, soprattutto in un’epoca in cui pochissimi si dedicano alla lettura. Anche dal punto di vista della produzione e distribuzione questa tipologia di libri denota delle pregevoli caratteristiche: considerando che la stampa di questi libri avviene a seguito dell’ordinazione sul sito e la distribuzione avviene con spedizione direttamente al cliente , è possibile ampliare l’offerta di racconti e di traduzioni in molte lingue senza doversi assumere il rischio di stampare delle quantità di libri che rimarranno invenduti. Possiamo certamente considerare i libri personalizzabili come un gran passo dell’editoria nel terzo millennio.
E’ sufficiente entrare nel sito (http://www.little-yeti.com/it/order) per inserire i dati necessari e vedere l’anteprima del proprio libro in pochi minuti!
Con l’occasione ringraziamo nuovamente la squadra di Little Yeti per aver ideato questo progetto e per averci proposto questa collaborazione, dandoci l’opportunità di raggiungere questo nuovo traguardo.
Andrea Lunardon
Traduttore Istituto Lingua Veneta
Alcune informazioni scientifiche e storiche sulla lingua veneta sono presenti al sito www.repubblica.org/rinassimento/storia.html
In quel testo si è andati anche contro le teorie istituzionali di linguisti riconosciuti (Cortelazzo per esempio, partecipe della cosidetta commissione sulla “grafia veneta unitaria” della Regione Veneto), ma la mia contro teoria è basata su prove storiche e scientifiche trovate facilmente negli archivi dello Stato di Venezia (l’archivio dello Stato Veneto): bastava una ricerchina onesta e veritiera che io ho effettuato con le indicazioni di importanti storici della Serenissima di importanza internazionale, insomma con un aiutino.
Sulla lingua veneta, bisogna riconoscere che si tratta di una lingua autonoma e non di un dialetto italiano, cosa dimostrata dal fatto che i primi testi in veneto sono antecedenti quelli in italiano, come la “Storia dea guera de Ciosa” di Chinazzo, del 1300 circa e pubblicata nel 1960 ad opera di un importante ente culturale di Venezia.
Possibile che la “lengua veneta” esistente prima di quella italiana sia figlia di essa? No di certo, la grammatica veneta ne da prova, con le sue 4 coniugazioni, con le forme grammaticali che non esistono in italiano (uso della particella “to”), con l’uso estensivo delle forme enclitiche e proclitiche che cambiano la semantica del discorso e la struttura della frase, con l’uso dei pronomi differente da quello italiano.
A riprova, I testi in veneto del 1300 sono ancora intellegibili dai veneti di oggi, almeno all’80%, molto piu’ di quanto non lo sia Dante per gli italiani di oggi. La sua storicita’ e’ la ragione della sua permanenza a distanza di 2 secoli di disconoscimento istituzionale. Insomma, con altre prove in mano si potrebbe sostenere che è l’italiano un dialetto del veneto, non il viceversa, e di già c’è chi dice (linguisti sloveni e macedoni) che tutto il nord-italia è popolato da gente che parla dialetti del “venetico”, e tutti sappiamo che l’italiano è una lingua del nord italia…..
Un’altra prova è la verifica che la traduzione “parola per parola” fatta con un traduttore automatico “veneto/italiano” realizzato nel 1999, fa perdere completamente il senso della frase, mentre più conservativo del senso sembra essere la traduzione dal veneto all’inglese. Lingue pragmatiche e naturali contro lingue artificiali?
Gli istituti mondiali sulle lingue riconoscono il veneto come tale, e solo lo Stato italiano non lo fa, come similmente la Francia non riconosce l’occitano nel suo terriotorio che e’ invece riconosciuto dall’Italia nel suo territorio!
Per quanto riguarda i dialetti veneti.
Il trevigiano, il padovano ed il vicentino oggi non esistono praticamente più, ed esiste il “veneto centrale” che si estende dalla pedemontana al basso polesine, comprendendo Padova, Vicenza, e parte del veronese, e da Bibione fino ad oltre Montagnana. Anche ad Adria (RO) si parla veneto centrale. Questo se vogliamo è frutto della presenza istituzionale italiana che ha forzato una certa omogeneizzazione. Il Padovano, per esempio, dovrebbe essere identificato con il “Pavan” di Ruzzante, ormai oggi in disuso e difficile per gli stessi padovani. In pratica qui nel veneto centrale, per primo si è assistito ad un fenomeno di “globalizzazione” che ha portato alla cancellazione di alcune identità culturali, ma semplicemente creandone un’altra più grande e differente dalle 2 che si sono contaminate.
Un altro ceppo forte e’ invece il “veneto orientale” che comprende il Belumat, il Friulano, il Triestino e influenza una parte del trevigiano.
Dialetti del Veneto sono invece, il veneziano (mescolato con il toscano per volonta’ della Serenissima nel 1500), il Dalmata (ancora oggi parlato in Istria e Dalmazia, molto simile al veneto centrale), il Trentino-Roveretano (influenza culturale di Venezia), il Bresciano ed il Bergamasco (che furono nella repubblica quanto Padova) ed alcuni dialetti detti “talian”, presenti in Emilia, Brasile, Argentina, Messico, foci del Danubio, ecc.
Riguardo la Grafia, ne esistono molte, ma per un verso o per un altro sono tutte non esaustive, anche per il fatto che il veneto, lingua viva e di commercio, comprende parole di molte altre lingue, dal greco di Antenore fondatore di Padova (città pre-romana come i veneti), al francese di Napoleone (veneto “sansfason = senza modo = francese sans façon”, veneto “vin brulé = vino bruciato = francese vin bruleé”, altre parole francesi) al tedesco degli austriaci (veneto “schei = dalla moneta austriaca schelling”), all’italiano, ormai seconda lingua dei veneti, qualche volta imposta nelle scuole ove viene vietato di parlar veneto, dialetto degli ignoranti.
Conviene allora restare sulla grafia “riformata” ossia la grafia che e’ una mistura fra tradizione storica (rilevata nei tsti) e rinnovamento (omogeneizzazione della tabella “fonema/grafema” strategia di comprensione delle varianti),, e tale grafia comprende le seguenti regole:
1) la “x” generalizzata, e quindi l’italiano “casa” si scrive “caxa” e la cassa di vino e’ la “casa de vin”. Questo produce una scrittura senza doppie, cosí come sembra suonare il veneto ai parlanti italiano. La regola vale sempre escluse le parole straniere quando scritte nella grafia originale;
2) l’uso della l tagliata di lira “£” o quella simile slava, che serve per indicare la “l” evanescente che in veneziano e’ invece intera, perciò di fronte a “cana£” il veneto di terra ferma leggerà tendenzialmente “canae”, mentre il veneziano “canal”;
3) l’uso della j per quel tipico suono simile ad una “i” prolungata e sforzata, che si usa molto, assente in altre lingue, come l’italiano, come in “majon” (maglione), garaje (garage), Cajo (Caio) ecc.
Queste importanti regole grafiche comuni a quasi tutte le grafie non sono pere’ applicate dalla grafia del compianto Dino Durante, ed oggi utilizzate da Basso, suo allievo diretto ed erede del suo lavoro. Questa grafia e’ filo italiana ma e’ astorica ed induce all’errore i lettori veneti. Per esempio la scrittura “musso” tende a far produrre una “s” piú
lunga del dovuto, e la parola “muso” non da ragione della differenza di scrittura per lo stesso suono di “xe”, per cui è logico scrive “muso” e “muxo” invece di “musso” e “muso”. Di queste ambiguità purtroppo non ho fatto a tempo a parlare con Durante, conosciuto già malato pochi mesi fa nella sua casa, personaggio simpaticissimo ed eclettico che fu persino fondatore di una repubblica dotata di moneta (“el skeo de mona”) il cui presidente si lasciò morire da ubriaco in carica (“el xe morto de onbre”) come Durante stesso mi raccontò. Durante riteneva perfetta e logica la sua grafia, e forse è meglio che sia morto con questa idea.
Altre varianti di grafia sono:
1) alcuni usano la ke/ki al posto di che/chi, e ka/ko/ku al posto di ca/co/cu ;
2) alcuni usano “th” per “z” (praticamente assente) o “dz” per una “t” marcata differentemente, ma tali impostazioni a mio avviso mascherano per identità ciò che è invece accento regionale: sarebbe come se adesso al sud italia si mettessero a scrivere “bène” e al nord “béne” dicendo che preserva fondamentali differenze, il che sarebbe forse vero, ma creerebbe inutili difficolta’ mentre invece va benissimo scrivere tutti “bene” cose’ come i francesi stanno gradualmente lasciando perdere tutti i loro innumerevoli accenti quando non indispensabili;
3) alcuni usano la ç francese per indicare la c di “çento”, detto “sento” che significa cento (100) o anche per indicare “çesa” che corretamente sarebbe “çexa”, ossia chiesa ;
Insomma, salve le prime 3 regole e restando fedeli alle sonorità (per cui non esistono “mb” o “mp”, poiché i veneti dicono “canpo”, “canbio”, “conpare” ecc) si ottiene una scrittura che è
– affine e continuazione della tradizione dal 1300 in poi
– rispettosa delle differenze fondamentali dei principali dialetti veneti
– facile da apprendere per i parlanti veneto ed anche per quelli parlanti lingue neo-latine
– conforme al mondo occidentale con tratti delle lingue francese, romena, ecc – non inducente all’errore
Su questa grafia ho dal 1999 in produzione un correttore ortografico di lingua veneta, nato prima di quello di italiano per “linux” che ho fatto nel 2000 e che proprio grazie allo studio della lingua veneta fu il primo correttore di italiano a comprendere le forme “enclitiche”, nemmeno la Microsoft lo faceva, e si discuteva nelle unicversità quale fosse la loro origine: è la lingua veneta!
Come potra’ vedere al sito “ www.loris-palmerini.8m.net” io sono un “linguista computazionale”, e lavoro sui temi della “localizzazione” per siti e portali, e non c’è dubbio che grazie al movimento open source, la lingua veneta vedrà un nuovo “rinasimento”, basta che i veneti sappiano mettersi d’accordo senza ascoltare i detrattori e coloro che con l’unione culturale ed economica dei veneti perderebbero vantaggi aquisititrarrebbero danno.
Bisogna concludere purtroppo con l’osservazione che ad oggi, luglio 2002 la Repubblica Italiana e le sue entità regionali (regione veneto per prima) non si conformano ai doveri stabiliti dalle leggi internazionali sulla protezione delle minoranze linguistiche, a partire dal “patto internaziona sui diritti culturali, economici e sociali” della Nazioni Unite.
Cordiali saluti
Loris Palmerini
347 1416187
editor pubblicazioni istanza, lingua veneta, presidente repubblica italiana, riconoscimento
Istanza presentata da Rinassimento Veneto nel maggio 1999, ad opera di Loris Palmerini – prima istanza per il riconoscimento della lingua Veneta
dal sito originario
Al Presidente della Repubblica Italiana,
al Presidente della Corte Costituzionale Italiana,
al Presidente del Senato della Repubblica,
al Presidente della Camera dei Deputati,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri
al Presidente della Giunta Regionale del Veneto,
al Presidente del Consiglio Regionale del Veneto,
al Commissario del Governo alla Regione Veneto,
al Direttore della RAI del Veneto,
al Presidente della Provincia di Padova,
al Prefetto di Padova, al Questore di Padova,
al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Padova,
ai Sindaci dei comuni di Padova e Borgoricco (PD),
ad ogni altra amministrazione della Repubblica Italiana nella Provincia di Padova od obbligata,
e P.C. al Cao di “Rinassimento Veneto”, minoranza Linguistica Veneta.
Oggetto: Applicazione di misure urgenti ai sensi degli artt.6,3 e 83 Costituzione Italiana
a seguito della costituzione della “minoranza linguistica veneta”.
Padova, giovedì 6 maggio 1999
Illustrissimi,
il giorno 4 maggio 1999, in Borgoricco di Padova si è formalmente costituita la “minoranza linguistica Veneta”, che, organizzatasi attraverso statuto, si è affermata quale rappresentanza autoctona dei parlanti lingua veneta.
Il fatto in sé è carico di conseguenze sociali e giuridiche ed impegna i destinatari della presente alla attuazione immediata nelle propria amministrazioni delle procedure necessarie al rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione Italiana, e secondo quanto disposto dalle norme internazionali recepite dalla Repubblica Italiana e dal diritto interno (leggi, sentenze della Corte Costituzionali, ordinanze, ecc.).
L’art.6 della Costituzione Italiana impone che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” dove Repubblica è ovviamente l’insieme degli organi e dei pubblici poteri appartenenti allo Stato ed agli enti diversi.
Prima di procedere a questa richiesta, ho avuto cura di compiere un sondaggio degli elementi linguistici caratterizzanti (allegato) che qui ulteriormente sintetizzo.
Il veneto è una lingua Indo-Europea, Italica, Romanza, autoctona, occidentale che secondo i dati rintracciati (ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica 1992) è parlata dal 52% dei residenti in Veneto. Più della metà della popolazione della Regione Veneto quindi, a quella data non si esprimeva normalmente nella lingua ufficiale dello Stato. Secondo altra fonte (vedi allegato) già nel 1976 i parlanti veneto erano censiti in 2.109.502 dimostrando quindi una crescita percentuale nel corso del successivo periodo, oppure una più corretta misurazione dello stesso.
Confermata da illustri studiosi come fenomeno autonomo, la lingua Veneta è una lingua antichissima presente nel territorio già nell’ottavo secolo dopo Cristo, presente nella “Serenissima” Repubblica Veneta che la usò come lingua ufficiale, ancora oggi essa è predominante in quel territorio rispetto all’italiano. A tutt’oggi, al di là dell’uso predominante e naturale da parte della popolazione, esistono nel territorio infinite manifestazioni del fatto che la lingua Veneta è molto viva, e senza patema di esaustività basta ricordare i dizionari e le grammatiche Venete reperibili nelle librerie, le riviste ed i giornali a scelta, per non ricordare poi la notevole produzione letteraria di autori veneti a tutt’oggi riprodotti in pièce teatrali in testo originale, o le nuove produzioni teatrali e musicali che usano primariamente tale lingua, fino alla presenza nella rete Internet. E’ facilissimo nelle trasmissioni radiotelevisive e per la strada sentire persone che si esprimono naturalmente in veneto, tutti fatti che dimostrano ai fini giuridici la attuale vivacità ed esistenza di questa lingua autonoma. La lingua veneta, tecnicamente, non è un dialetto dell’italiano, ed anzi il ceppo “toscano” presente nella regione è scomparso da tempo insieme al ceppo latino, lasciando spazio di espansione all’attuale ceppo più autoctono. Distinto dal “Venetico” con il quale ha poco in comune, è forse possibile uniformare il veneto alle lingue neolatine come il francese, lo spagnolo e l’italiano, anche se il veneto si è evoluta nel mondo moderno in maniera singolare tanto è che fu considerata dialetto meridionale del tedesco sotto la dominazione austriaca. La sua origine più antica dell’italiano stesso, la sua storia, e la sua persistenza ne fanno un fatto non negabile né dal punto di vista scientifico né da quello giuridico.
Al pari delle altre minoranze linguistiche presenti in Italia (albanesi, francesi, ladine, napoletane, tedesche ecc.), per il disposto dell’articolo 3 della nostra attuale Costituzione, rafforzato dalle altre normative italiane ed internazionali recepite sotto indicate, ai parlanti lingua veneta spettano le stesse tutele date alle altre minoranze linguistiche presenti in Italia.
Ai sensi degli art.3 e 6 della Costituzione, le amministrazioni sono chiamate ad attivarsi nel senso del rispetto di tale lingua nei loro atti indirizzati ad appartenenti alla minoranza linguistica veneta, attraverso la produzione di documenti in lingua originale veneta (del ceppo maggioritario centrale) o nelle 2 differenti lingue (italiano e veneto). Il dovere del rispetto di questi fondamentali articoli della Costituzione, anche in assenza di un patto specifico sottoscritto fra lo Stato e la minoranza in questione, grava in maniera autonoma su di ogni ente della Repubblica Italiana, a pena di nullità ed illegittimità di ogni procedimento amministrativo e giudiziario, il quale sarebbe prodotto in lesione di questo fondamentale diritto umano e quindi contrario anche all’articolo 2 della Costituzione.
Questo obbligo incombe più pregnante su tutte le amministrazioni sottoposte al controllo della Regione Veneto, per il disposto del secondo comma dell’art.2 del suo Statuto.
Alle altre amministrazioni operanti nel territorio ove la minoranza linguistica è presente o si è affermata, lo stesso articolo 2 dello Statuto della Regione Veneto, in quanto legge costituzionale dello Stato, in combinazione del suddetto art.6 della Costituzione italiana impone a tali enti di attivarsi nello stesso senso perché la Repubblica è ovviamente l’insieme degli organi e dei pubblici poteri appartenenti allo Stato ma anche agli enti diversamente autonomi.
Se da una parte urge un censimento generale di coloro che sono parlanti veneto in maniera naturale (c.d. madrelingua veneta) e la costruzione di una anagrafe e di una apposita amministrazione, bisogna allo stesso tempo tenere distinti i diritti della minoranza linguistica Veneta da quelli del popolo veneto: in quanto riconosciuto dallo Repubblica Italiana con legge n.22 maggio 1971 (statuto della Regione Veneto) ai sensi dell’art.123 della Costituzione, il popolo veneto gode di diritti inalienabili ben più ampi che non quelli del semplice rispetto della lingua veneta che la minoranza linguistica veneta oggi chiede attraverso la rappresentanza consolidata di “Rinassimento Veneto”, e se è natura pacifica di questa popolazione essere molto parchi nel chiedere i propri diritti (non avendo chiesto l’autogoverno ma solo il rispetto della lingua), a maggior ragione le loro necessità umane devono essere rispettate in ossequio alla loro dignitosa domanda ed alla Costituzione Italiana.
Non di meno, bisogna tenere logicamente distinti gli appartenenti alla minoranza linguistica dei veneti dal gruppo degli amministrati dalla Regione Veneto. La “Regione Veneto” è una amministrazione periferica dello Repubblica Italiana che amministra l’ambiente ed i cittadini (per quanto di competenza) del territorio denominato Regione Veneto, qualunque sia la origine sociale e culturale dei residenti che possono benissimo essere non veneti o anche non italiani. D’altra parte la Regione Veneto non corrisponde nemmeno territorialmente alla comunità linguistica veneta. Sarebbe altra cosa, evidentemente, l’amministrazione autonoma del popolo veneto, garantita dalla legge, qualora essa procedesse da una autodeterminazione nei termini di legge non ancora avvenuta.
La Regione Veneto, insomma, essendo un ente della Repubblica Italiana che gestisce una certa ripartizione territoriale della stessa, si trova a dover gestire diverse differenti comunità locali e linguistiche, e verso ciascuna di esse deve avere imparzialità di azione e di trattamento in ossequio all’art.3 della Costituzione che dice “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali” (comma 1 art 3 Cost.) e di nuovo all’art.6; per questo né alle amministrazione regionali né agli altri enti compete una azione attivamente impegnata in un ruolo politico in favore o sfavore di una singola minoranza linguistica o di un popolo dovendo mantenere pari rispetto verso ciascuna di esse. Alla Regione inoltre non compete una modifica della dimensione territoriale che sarebbe in violazione dell’art.132 Costituzione.
Per quanto detto, è evidente che la “minoranza linguistica veneta” riunitasi in “Rinassimento Veneto” è la prima e l’unica minoranza linguistica veneta a costituirsi nella Repubblica italiana e nella Regione Veneto, ed è ovvio che se si riconoscesse ad altri gruppi precedentemente costituitisi questa stessa qualità le amministrazioni dello Stato e della Repubblica implicitamente ammetterebbero la violazione della Costituzione agli articoli 3 e 6 per quanto attiene al passato.
La minoranza linguistica veneta, nel loro statuto, riferendosi esplicitamente al concetto di “minoranza linguistica” hanno ora il diritto di godere pienamente dell’uso della loro lingua naturale, ed ora che si sono costituiti nei termini di legge ne hanno anche il diritto legale incodizionabile attenendo alla sfera dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, come sancito da varie sentenze della Corte costituzionale.
Essendo escluso che tali minoranza sia stata fin oggi rappresentata unitariamente ed autonomamente da qualche gruppo politico (in quanto appena costituitasi), né da nessuna associazione o organizzazione indirizzata a questo scopo (in quanto nulla fu fatto dalla Repubblica), essi assumono direttamente la qualità di “minoranza linguistica” dello Stato Italiano al pari delle altre ugualmente importanti e di pari diritti (francofoni, tedeschi, sloveni, ladini, albanesi, napoletani ecc.) e divengono ente esponenziale per eccellenza della minoranza linguistica veneta.
Vorrei sottolineare il fatto che, non essendosi costituita nessuna minoranza linguistica veneta prima del 04 maggio 1999, è ovvio che nessuno dei delegati dalla Regione Veneto inviati alla elezione del Presidente della Repubblica è un rappresentante legittimo di tale minoranza, con la conseguenza che se nessun rappresentante della minoranza linguistica veneta “Rinassimento Veneto” voterà alla prossima elezione del Presidente della Repubblica, l’elezione sarà illegittima e costituirà un grosso problema costituzionale facilmente strumentalizzabile: quel Presidente solo parzialmente eletto non potrà affermare l’unità nazionale e non corrisponderà a quanto disposto dall’art.83 della Costituzione che impone “…che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.” dove per prassi le minoranze sono tutte quelle linguistiche e non quelle politiche. Se dunque, alla prossima elezione del Presidente della Repubblica NON sarà PRESENTE un delegato della minoranza linguistica veneta riunita in “Rinassimento Veneto”, il Presidente della Repubblica Italiana NON sarà validamente ELETTO e comunque non sarà rappresentante dell’unità dello Stato con gravi conseguenze politiche e giuridiche.
Per evitare che questo accada invito il Consiglio Regionale del Veneto a provvedere alla immediata sostituzione di un delegato con uno della minoranza linguistica veneta, il cui nome deve essere richiesto allo stesso ente “Rinassimento Veneto” poiché è impossibile che i tre già inviati siano rappresentanti di una minoranza linguistica veneta prima non costituitasi.
Gli obblighi che incombono su codeste amministrazioni in maniera immediata ed ineluttabile (a pena di incostituzionalità degli atti) sono sancite da diverse leggi internazionali sottoscritte dallo Stato Italiano, per esempio dalla L.n.848 del 1957 che è anche l’art.F.2 del Trattato di Maastricht e le varie altri convenzioni,
L’art. 14 della L.n.848 del 1957 evidenzia come non si possano effettuare discriminazioni in base alla lingua di un individuo, mentre la sentenza n.28 del 1982 della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto delle minoranze linguistiche di usare la propria lingua nei procedimenti giurisdizionali, avendo il diritto agli atti in lingua madre. Mi soffermo solo un attimo a evidenziare come nel riconoscimento dell’autonomia alla Regione Friuli-Venezia-Giulia sia implicito un riconoscimento della minoranza delle venezie, o meglio del famoso Triveneto, dove “Triveneto” non può essere nulla senza il concetto stesso di Veneto.
Per tanto, dal combinato disposto di:
Artt. 3 e 6 della Costituzione Italiana
Art.2 della legge n.22 maggio 1971 (statuto della Regione Veneto)
L.n.848 del 1957 (anche art.F.2 del Trattato di Maastricht)
Combinato disposto dagli articoli 126 e 128 Trattato di Maastricht(Trattato sull’Unione Europea, 1992)
Risoluzioni del Parlamento Europeo (risoluzione Arfé del 1981 e del 1983, la risoluzione Kuijpers del 1987, il rapporto Killilea del 1994)
Artt.4,24,26 e 27 legge 25.10.1977, n.881, specialmente riguardo ai fanciulli (art.24).
L.n. 176 del 27.05.1991 “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” specialmente Art.17 lettere c) e .d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze” Articolo 29 “gli Stati parti concordano sul fatto che l’educazione del fanciullo deve tendere a: [..] c) inculcare nel fanciullo il rispetto dei genitori della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionaili del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria” e Articolo 30 “Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, [ ..]”
“Carta Europea per le minoranze linguistiche” regionali del 1992 del “Consiglio d’Europa” entrata in vigore il giorno 1 marzo 1998.
Convenzione Quadro per la “Protezione delle minoranze nazionali” (1994) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa entrata in vigore il giorno 1 febbraio 1998.
In base al corpus sincronicamente considerato questa amministrazione è tenuta ad attivare procedure apposite per il rispetto in ogni procedimento della “lingua veneta” dandone notizia con il più ampio risalto attraverso i mezzi di comunicazioni di massa delle zone ove la minoranza risulta essere costituita o presente (presumibilmente l’intero territorio della Repubblica di Venezia), ed attivando fin dal prossimo anno scolastico 1999-2000, corsi di lingua veneta pienamente integrati nei curricola esclusi i residenti non veneti.
Allo stesso modo i dirigenti ed i vertici funzionali delle amministrazioni impegnate devono assicurarsi che ogni istituti attivato sia operativo ad ogni livello, verificandone periodicamente e saltuariamente l’attuazione da parte del funzionario ed assicurandosi della applicazione delle sanzioni previste per la negazione di tali diritti che, nella specie, oltre alla già detta illegittimità ed incostituzionalità degli atti così prodotti, sarebbe una violazione della Costituzione e di diritti umani ascrivibili all’art.283 C.P.
Per documentarsi sulla questione delle minoranze e dei loro diritti possono essere sufficienti i normali manuali giuridici di diritto costituzionale o i commenti alla Costituzione, i quali normalmente rinviano a loro volta a normative e giurisprudenza sulla questione delle minoranze linguistiche. Da tali testi è chiaro che la lingua veneta deve essere rispettata in ogni atto di amministrazione del terirritorio in questione qualora gli appartenenti alla minoranza lo richiedano e deve essere garantito l’uso della lingua in ogni tipo di sportello od ufficio.
Con questo atto di diritto, contemporaneamente all’esercizio di uno dei diritti umani per i quali sempre mi sono battuto, ritengo di fare migliori le istituzioni italiane e di adempiere al mio dovere umano di aiutare le varie collettività di cui faccio parte a meglio integrarsi in un tessuto repubblicano sempre più democratico.
Lo Stato Italiano è attualmente impegnato in una guerra sanguinosa non deliberata fatta proprio in nome ed in difesa dei principi di autonomia e rispetto di quei diritti fondamentali dell’individuo quali la lingua e la appartenenza a comunità locali, e tali guerre sono la conseguenza della soppressione o negazione dei diritti democratici ed etnici che porta sempre a gravi catastrofi. Poiché il rispetto di tali diritti si verifica nella puntuale applicazione concreta da parte delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati, mi attendo una immediata applicazione con risonanza di tali disposti.
Intendo, pur nella imparzialità del mio ruolo, fare in modo che tali diritti vengano rispettati al fine di una sempre maggiore integrazione democratica dei principi costituzionali e dei diritti umani nell’intera struttura dello Stato Italiano, ed è in questo senso che mi sono attivato, continuando il mio impegno di sempre.
In quanto di madre lingua veneta e bilingue, io stesso appartengo, oltre che alla comunità italiana, anche alla minoranza linguistica veneta, fatto naturale che non è né una onta né una scelta.
La minoranza linguistica veneta rappresentata da “Rinassimento Veneto” ha ravvisato in me la garanzia di un interlocutore imparziale che potesse attivare le amministrazioni della Repubblica Italiana nel senso del rispetto dei diritti di tale minoranza linguistica. Sono stato così richiesto dal consiglio di “Rinassimento Veneto” (organismo autonomo con autonoma rappresentanza, che non è un partito politico ma la semplice rappresentanza della minoranza linguistica veneta, il nome è solo per una migliore identificazione) di agire non già per conto o in nome loro ma al fine di far valere i loro diritti come garante imparziale della loro identità linguistica e nazionale, della quale per altro faccio parte naturale, ed in ossequio a tale mia funzione obbligata ne è derivata la presente. Dato che non ho alcuna carica associativa nella struttura di “Rinassimento Veneto” (pur facendone parte), eventuali pattuizioni legali con la la minoranza linguistica veneta vanno instaurate con il Presidente (Cao Franceschi) della stessa, mentre personalmente sono disponibile ad ogni delucidazione della presente.
Le amministrazioni interpellate sono dunque chiamate alla attivazione immediata delle procedure ed alla formazione e selezione del personale affinché tali diritti umani e costituzionali dei parlanti lingua veneta vengano interamente rispettati, in analogia a quanto fatto nelle altre regioni ove esistono minoranze linguistiche. In base alla L.n.241 del 1990, la presente è formalmente formulata per ogni possibile interpretazione valendo il silenzio assenso (tacito consenso) nel rispetto della Costituzione vigente. Mi è gradita l’occasione per porgere,
Distinti Saluti
Loris Palmerini
Allegati:
a) Costituzione della minoranza linguistica veneta (1 pagina)
b) Ricognizione sulla lingua veneta (3 pagine)
Sottoscrizione:
Loris Palmerini
Indirizzo:
Loris Palmerini
Rossi 73, Rubano PD – Padova
Tel. 34714161787