Riferimenti
si è posta alla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Gorzelik et al v
Poland (no. 44158/98). La Grand Chamber, nella sentenza del 17 febbraio 2004, ha rigettato la prospettazione del
ricorrente in riferimento alla negata registrazione dell’associazione della minoranza slesiana (che chiedeva di essere
riconosciuta quale minoranza etnica ai sensi della legislazione polacca), affermando che la CEDU non può essere
interpretata alla luce della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Ciò che viola la
Convenzione quadro non per questo necessariamente viola la CEDU, pur rappresentando la Convenzione quadro il
principale ausilio interpretativo i tema di minoranze. Si tratta, è pur vero, di due convenzioni distinte e formalmente
non in rapporto di gerarchia tra loro, e dunque l’analogia rispetto al rapporto tra la costituzione e la l. 482/1999 non
è diretta, ma pare di potersi scorgere nell’atteggiamento della Corte di Strasburgo una maggiore attenzione a non
trasferire (neppure solo di fatto) ad altra fonte la funzione di parametro rispetto all’interpretazione della CEDU. http://archivio.rivistaaic.it/giurisprudenza/decisioni2/autori/palermo01.pdf
Diversamente dalla Carta delle lingue regionali e minoritarie, che offre tutela alle lingue praticate entro
confini ben precisi sul piano territoriale, la Convenzione-quadro dedica particolare attenzione alle lingue delle
minoranze nazionali, caratterizzate da un rapporto di collegamento originario con un gruppo nazionale il quale
non si identifica con il gruppo maggioritario. Da “LE MINORANZE NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO di
Daniele Trabucco”
“Dichiarazione sui diritti degli individui appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche”
In Human Rights Law Journal, 1993, p. 54
L’ Italia ha adottato la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che detta le “norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0159s-09.html